Al fine di continuare l’azione di semplificazione e razionalizzazione dell’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi, mediante l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali, sono state approvate delle modifiche al Codice prevenzione incendi con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 95/2019 del decreto del 12 aprile 2019, con oggetto:

  • Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione  incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Si tratta del decreto che apporta modifiche al D.M. 3 agosto 2015 e sancisce, in parte, l’eliminazione del cosiddetto “doppio binario” per la progettazione antincendio delle ex attività non normate, ossia soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco, come evidenziato nelle recenti:

  • circolare CNI n. 378 del 3 maggio;
  • circolare CNI n. 361 del 13 marzo.

Tale norma entrerà in vigore il 20 ottobre 2019, ponendo fine al periodo transitorio (durato circa quattro anni) di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la sola progettazione delle attività che non erano dotate di specifica regola tecnica.
Pertanto, ciascuna azienda interessata a valutare e presentare un progetto di prevenzione incendi secondo gli attuali “criteri tecnici di prevenzione incendi” e non utilizzando le indicazioni fornite dalla nuova RTO, dovrà richiedere specifico parere di conformità antincendio al Comando Provinciale dei vigili del fuoco entro e non oltre il 19/10/2019.

Al fine di verificare quale normativa possa essere più conveniente per la vostra azienda risulta necessario effettuare una valutazione preliminare abbastanza accurata, in modo tale da ottimizzare le risorse a vostra disposizione.
Qualora interessati e per maggiori chiarimenti è possibile contattarci al fine di fissare un appuntamento rapidamente, in quanto la scadenza è alle porte.

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