La legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2026 ha esteso fino al 15 settembre 2026 la possibilità di utilizzare il FIR (Formulario Identificazione Rifiuti) in modalità cartacea, in alternativa a quello digitale (xFIR). Fino a tale data, sono inoltre sospese le sanzioni per la mancata trasmissione dei dati dei Formulari al RENTRI. Rimane invece invariata la parte legata alla trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico al RENTRI.

 

Dal 13 febbraio 2026 era entrato in vigore l’obbligo di utilizzo dei Formulario Identificazione Rifiuti in versione esclusivamente digitale per i seguenti soggetti:

  • Produttori Iniziali di Rifiuti iscritti al RENTRI con oltre 10 dipendenti (FIR digitale da utilizzare sia per i che per i rifiuti pericolosi che per quelli non pericolosi).
  • Produttori Iniziali di Rifiuti iscritti al RENTRI con meno di 10 dipendenti, (FIR digitale da utilizzare obbligatoriamente solo per i rifiuti pericolosi).
  • Produttori iniziali di Rifiuti iscritti al RENTRI, per Settori Specifici: Edilizia/demolizione, agricoltura, agro-industria, silvicoltura, pesca, sanità (FIR digitale da utilizzare obbligatoriamente solo per i rifiuti pericolosi).
  • Trasportatori, intermediari e impianti di recupero/smaltimento, se il produttore è obbligato, devono gestire il FIR in modalità digitale.

 

Tale obbligo ad oggi è stato posticipato al 15 settembre 2026, pertanto, fino a tale data è possibile utilizzare ancora il Formulario Identificazione Rifiuti in formato cartaceo, creato ed emesso tramite RENTRI o servizi di supporto RENTRI per i produttori non tenuto all’obbligo di iscrizione al RENTRI stesso.

Si ricorda inoltre che dal 13 febbraio 2025 è in vigore il nuovo modello di Formulario Identificazione Rifiuti; pertanto, i precedenti modelli non sono più utilizzabili.

 

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