Fonte: EDILPORTALE

Un perito industriale può sottoscrivere un progetto comprendente la realizzazione di opere edilizie accessorie. Così il Consiglio di Stato, con la sentenza 571/2011 depositata il 26 gennaio scorso.

Il perito può quindi essere a capo di un team di lavoro composto da diverse figure professionali. Perché non sia violata la disciplina delle professioni, è necessario che ogni componente del team abbia una qualifica idonea alle attività svolte e che si assuma tutte le responsabilità connesse.

Nel caso preso in esame, riguardante la gestione di un impianto di illuminazione, che richiedeva opere edili funzionali al servizio aggiudicato, è stato chiarito che il perito può progettare l’impianto elettrico. Spetta invece a un ingegnere la progettazione di plinti in cemento per i pali della pubblica illuminazione.

Il caso
Il Consiglio di Stato ha convalidato la sentenza di primo grado con cui Il Tar della Sardegna aveva respinto il ricorso presentato da due imprese partecipanti a una gara d’appalto per la fornitura dei servizi di gestione integrata degli impianti di illuminazione e la realizzazione di interventi di efficacia energetica.

Secondo le due società, classificatesi al secondo e quarto posto, la vincitrice non avrebbe avuto i dovuti requisiti di idoneità professionale, non essendo un perito industriale competente alla sottoscrizione di un progetto comprendente lavori di ingegneria.

La soluzione
Il CdS ha dimostrato in primo luogo come, in base alla durata, alle componenti economiche e al complesso del contratto, i lavori svolti fossero accessori rispetto ai servizi aggiudicati.

Il progetto vincitore era stato inoltre realizzato da un gruppo di lavoro misto. Il perito aveva curato gli impianti elettrici, la cui progettazione, come dimostrato dal Consiglio Nazionale dei periti industriali, rientra tra le sue attività di applicazione della fisica. Al contrario, un ingegnere regolarmente iscritto all’albo si era occupato delle opere in cemento.

Ogni componente si era quindi assunto tutte le responsabilità connesse alle attività svolte secondo la propria qualifica professionale. Condizione che non è venuta meno con la sottoscrizione da parte del perito come capo del team.