Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/covid-19 negli ambienti di lavoro non sanitari – aggiornamento 30 giugno 2022

Dopo una intensa giornata di confronto fra Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, MISE, INAIL e parti sociali è stato siglato in data 30/06/2022, il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) negli ambienti di lavoro privati, non sanitari. Il documento aggiorna e rinnova i precedenti accordi, tenendo conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo, il 24 aprile 2020, il 6 aprile 2021, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL.

Il Protocollo aggiorna tali misure, tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal governo, dal Ministero della Salute nonché della legislazione vigente. A tal fine, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e della necessità di conservare misure efficaci per prevenire il rischio di contagio.

In attesa che venga reso pubblico il testo firmato del protocollo aggiornato da governo e parti sociali, si fornisce una prima sintesi di quanto prevedono le nuove disposizioni:

Data di applicazione: dalla data di pubblicazione e fino al 31 ottobre 2022, salvo eventuali revisioni anticipate, da apportare in funzione dell’andamento epidemiologico.

Obblighi: i datori di lavoro aggiornano il Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, applicando le misure di precauzione contenute del documento aggiornato e di seguito sintetizzate.

Informazione: permane l’obbligo di informare i lavoratori e tutti coloro che accedono al luogo di lavoro, sulle misure precauzionali da adottare e che devono essere attuate, inoltre:

  • di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura);
  • di impegnarsi a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della committenza in merito alla presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
  • di utilizzare correttamente i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.

Modalità di ingresso nei luoghi di lavoro: permane la facoltà per le aziende di misurare, prima dell’accesso al luogo di lavoro, la temperatura corporea del personale. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
Gestione degli appalti: permangono gli obblighi in capo ad appaltatori e committenti nella gestione degli appalti. In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente.

L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

Pulizia e sanificazione in azienda, ricambio dell’aria: permangono gli obblighi relativi alla pulizia e sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 nonché alla loro ventilazione. Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo. In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.

Precauzioni igieniche personali: permangono le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili. È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie: cade l’obbligo generalizzato legato ai DPI delle vie respiratorie. L’uso delle mascherine FFP2, ad oggi obbligatorio solo in alcuni specifici settori (es. trasporto e sanità), rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. Il datore di lavoro deve comunque assicurare la disponibilità di mascherine FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo. Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.

Gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack): permangono gli obblighi relativi all’utilizzo e accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi. L’accesso è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi. Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

Gestione entrata e uscita dei dipendenti: permangono le modalità di ingresso e uscita del personale, nello specifico si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa). Laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

Gestione di una persona sintomatica in azienda permangono le procedure relative all’isolamento di una persona con febbre o sintomi influenzali. Nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. La persona sintomatica deve essere subito dotata – ove già non lo fosse – di mascherina FFP2.

Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS: permangono gli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria. È necessario che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.

Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai fini della tutela dei lavoratori fragili, nel rispetto della riservatezza.

Lavoro agile: rappresenta tuttora uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia.

Lavoratori Fragili: Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure di prevenzione e organizzative per i lavoratori fragili.

Aggiornamento del protocollo: permane la necessità di costituzione di Comitati per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel presente Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle Parti sociali. In mancanza di quanto previsto dai punti precedenti e per le finalità del presente Protocollo, potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, appositi comitati ad iniziativa dei soggetti firmatari, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del virus SARS-CoV- 2/COVID-19.