Con la risoluzione n. 24/E di ieri, l’agenzia delle entrate ha chiarito che la SCIA e l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (da presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per l’esercizio di attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi) non sono soggette al pagamento dell’imposta di bollo.

L’agenzia chiarisce che la SCIA non è soggetta ad imposta di bollo quando non è previsto da parte dell’amministrazione ricevente il rilascio di un provvedimento.

In sintesi:

“No” imposta di bollo per:

1. Segnalazione certificata di inizio attività e attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio che Enti e privati devono presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per l’esercizio di attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi;

 “Si” imposta di bollo per

1.  Nulla osta di fattibilità delle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco; si imposta di bollo

2. Richieste di verifiche in corso d’opera al fine di attestare la rispondenza delle opere alle disposizioni in materia di prevenzione incendi, anche durante la loro realizzazione.

RISOLUZIONE N. 24/E AGENZIA DELLE ENTRATE: Imposta di bollo – segnalazione certificata inizio attività e altri atti previsti per l’esercizio di attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi – Richiesta parere