In seguito all’emanazione della Circolare del Ministero del Lavoro, n. 10356 del 10 giugno 2013, si rende noto il chiarimento del Ministero in relazione alla risposta ad interpello n. 16 del 22 maggio 2013 che riguarda la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolta ai lavoratori sospesi dall’attività lavorativa per ricorso agli strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.

L’Interpello n.16/2013 era stato proposto da Confindustria intenzionata a conoscere il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro sulla possibilità che gli obblighi formativi previsti dall’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 possano rientrare tra quelli indicati dall’art. 4, comma 40, L. 92/2012, che condiziona la fruizione degli ammortizzatori sociali alla frequentazione di corsi di formazione o di riqualificazione.

Con la risposta all’interpello n.16/2013, il Ministero ha sancito la rimozione del “divieto” di erogare formazione su salute e sicurezza durante i periodi di sospensione del rapporto di lavoro, coordinando così  la normativa introdotta dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (in particolare, art. 37, comma 12) e quella in tema di strumenti di sostegno al reddito (in particolare, art. 4, comma 40, Legge n. 92/2012).

 Si precisa che possono esser effettuati:

  • sia corsi di formazione finalizzati al trasferimento o cambiamento di mansioni o all’introduzione di nuove attrezzature o nuove tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi;
  • sia corsi di aggiornamento quinquennali previsto dall’accordo ci Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011;

 

Non possono invece essere effettuati corsi relativi alla formazione di cui all’art. 37, comma 4, lettera a), ossia la formazione e l’addestramento specifico da effettuare in occasione della costituzione del rapporto di lavoro.

Nella recente circolare, il Ministero, nel confermare la piena equiparazione dei percorsi formativi in tema di sicurezza sul lavoro con quelli previsti in modo generale dalla recente Legge n. 92/2012, richiama opportunamente l’attenzione sul fatto che la risposta ad interpello non intende in alcun modo intervenire sulla necessaria preesistenza di tutte le condizioni e requisiti legali che legittimano la concessione delle misure di sostegno al reddito.

Ovviamente, intanto si potrà applicare la previsione dell’art. 4, comma 40 della c.d. Legge Fornero in tema di obbligo formativo, in quanto il lavoratore risulti legittimamente destinatario di provvedimenti di sospensione per ricorso agli strumenti di sostegno al reddito.

La Circolare si conclude con una precisazione da parte del Ministero del Lavoro che sottolinea che “condotte strumentali, finalizzate a richiedere l’intervento di ammortizzatori sociali per effettuare attività formative obbligatorie tramite l’utilizzo di risorse pubbliche andranno invece attentamente  monitorate e saranno oggetto di comunicazione all’Autorità giudiziaria in quanto integrati fattispecie penalmente rilevanti”.

 Circolare del Ministero del Lavoro del 10 giugno 2013, n. 10356

Interpello n. 16/2013: obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza per lavoratori sospesi dall’attività lavorativa

Fonti:   Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali