Lo scorso 25 novembre 2014 è entrata in vigore la Legge 30 ottobre 2014, n. 161 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’italia all’Unione Europea – Legge Europea 2013-bis”. 

Tale provvedimento si è reso necessario in seguito della Procedura d’infrazione n. 2010/4227  aperta contro l’Italia per la violazione di alcuni punti della Direttiva europea 98/391/CEE sulla sicurezza sul lavoro, in particolare la proroga dei termini impartiti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi per le nuove imprese o la rielaborazione per le imprese esistenti nelle quali si attuano modifiche significative ai fini della sicurezza sul lavoro.

L’articolo 13 “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Procedura di infrazione n. 2010/4227.” della L. 161/2014, stabilisce:

  • per le nuove imprese: obbligo del datore di lavoro di “dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e f), e al comma 3” dell’art. 28, comma 3-bis del D.Lgs. 9 aprile 2008,n. 81 e s.m.i., e darne immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che può accedere a tale documentazione si richiesta. Rimane poi fissato il termine di 90 dalla data di inizio attività, per preparare il Documento di Valutazione dei Rischi, come stabilito dal medesimo art. 28, c. 3-bis del D.Lgs. 9 aprile 2008,n. 81 e s.m.i.. La Legge 161/2014 non precisa quale sia la documentazione da predisporre immediatamente.

 

  • per le imprese esistenti che apportano modifiche significative ai fini della sicurezza sul lavoro, rimane fissato il termine di 30 giorni per la preparazione del Documento di Valutazione del Rischio, come stabilito dall’art. 29, c. 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008,n. 81 e s.m.i ma il datore di lavoro deve “dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” che può accedere, su richiesta, a tale documentazione.

 

 

Fonte: Parlamento Europeo – Gazzetta Ufficiale