Il 14 settembre 2015 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 151/2015 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

Il presente D.Lgs ha modificato in più punti il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008). Una delle modifiche  è la variazione di una definizione contenuta nel Titolo III (Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale), Capo I (Uso delle attrezzature di lavoro) del D.Lgs. 81/2008:

Art. 20 (D.Lgs. 151/2015)- Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
(…)
l) all’articolo 69, comma 1, lettera  e),  dopo  le  parole:  «il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura  di  lavoro»  sono inserite le seguenti: «o il datore di lavoro che ne fa uso»;
(…)
quindi
Articolo 69 (D.Lgs. 81/2008)- Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: (…);
b) uso di una attrezzatura di lavoro: (…);
c) zona pericolosa: (…);
d) lavoratore esposto: (…);
e) operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso.
TALE MODIFICA IMPLICA LA NECESSITA’ DI FORMAZIONE ANCHE DEI DATORI DI LAVORO, E NON SOLO DEI LAVORATORI, IN RELAZIONE ALL’USO DI ATTREZZATURE SOGGETTE A SPECIFICA ABILITAZIONE (Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012).

Fonte: Gazzetta Ufficiale-D.Lgs. 151/2015