L’art. 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe, approvate con decreto interministeriale del 27/02/2019, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, per le aziende che abbiano effettuato interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza, oltre che per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.
INAIL ha pubblicato il modello OT23 per presentare l’istanza di riduzione per l’anno 2026 del tasso medio di tariffa per prevenzione, a seguito di tali interventi, adottati dalle aziende nel corso del 2025 (entro il 31/12/2025).
La richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa INAIL per il 2025 con il Modello OT 23 può essere presentata per tutte le imprese, sia nel primo biennio di attività della PAT sia dopo il primo biennio di attività, e prevede l’attuazione di azioni migliorative in campo di salute e sicurezza sul lavoro, elencate all’interno del modello stesso, messe in atto entro il 31 dicembre 2025.
In considerazione dell’onerosità dell’intervento e delle diverse disponibilità economiche delle aziende che investono in sicurezza, nel modello sono stati individuati inoltre 11 interventi su 71 totali la cui attuazione consente di accedere alla riduzione del tasso medio per prevenzione per due o tre anni, a seconda della valenza prevenzionale dell’intervento, fermo restando la presentazione ogni anno di apposita domanda. Tali interventi sono qualificati come pluriennali (A-1.3, A-1.4, A-3.2, A-3.6, A-3.7, C-1.2, C-2.1, F-2, F-4, F-6, F-7).
Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura dell’otto per cento.
Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo il seguente prospetto
| Lavoratori anno del triennio della PAT (Npat) | Riduzione |
|---|---|
| Fino a 10 | 28% |
| Da 10,01 a 50 | 18% |
| Da 50,01 a 200 | 10% |
| Oltre 200 | 5% |
La modalità di compilazione e trasmissione della domanda (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione) è esclusivamente telematica tramite applicativo presente nei servizi on line dell’INAIL. La scadenza per la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione, unitamente alla documentazione probante la richiesta, è fissata per il 28 febbraio 2026.
E per poter presentare le richiesta di riduzione è necessario aver attuato entro il 31/12/2025, un intervento del tipo A, oppure due interventi del tipo B.
L’INAIL definisce gli interventi che sono considerati validi ai fini della concessione del beneficio; gli interventi sono suddivisi nelle seguenti sezioni:
- A: PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI)
- A-1: AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO
- A-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO
- A-3: SICUREZZA MACCHINE E TRATTORI
- A-4: PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO
- A-5: PREVENZIONE DEI RISCHI DA PUNTURE DI INSETTO
- A-6: AMBIENTI DI LAVORO
- B: PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE
- C: PREVENZIONE DELLE MALATIE PROFESSIONALI
- C-1: PREVENZIONE DEL RISCHIO RUMORE
- C-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
- C-3: PREVENZIONE DEL RISCHIO RADON
- C-4: PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI
- C-5: PROMOZIONE DELLA SALUTE
- C-6: PREVENZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMATICO
- D: FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE
- E: GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE
- F: GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI
Si ricorda che gli interventi migliorativi possono essere realizzati su una o più PAT dell’azienda, ma in particolare
- per la sezione E, che riguarda le misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro
- per l’intervento F-5, riguardante il piano per la gestione dell’emergenza in caso di incendio
è richiesta l’attuazione degli interventi su tutte le PAT per garantire la massima efficacia.
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